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Chiunque abbia acquistato nella propria vita un disco, una cassetta video o qualche altro prodotto musicale si sarà certamente accorto della presenza di un bollino attaccato sulla custodia, che di solito rompe le scatole quando si cerca di aprirla per la prima volta. Quel bollino altro non è che una piccola tassa che la legge impone venga versata, questo per attestare che tale tale prodotto è originale e che non viola diritti di proprietà intellettuale. Che poi si possa far ciò attraverso un bollino è un'altra questione...

Questo genere di piccolo balzello sopravvive oggi, oltre che in Italia, solo in tre paesi europei: Romania, Grecia e Portogallo. Ma da dove nasce e perché? Perché nella prima metà del secolo scorso, durante il ventennio fascista, si cercava un sistema per “tutelare e proteggere” l'editoria “legale e regolare”, e l'apposizione del bollino era all'epoca sistema semplice per distinguere ciò che era regolarmente pubblicato da ciò che non lo era.

La Legge sul diritto d'autore n. 633/1941, debitamente modificata nel corso del tempo per adeguarsi ai cambiamenti tecnologici, all’art. 181 bis stabilisce che “su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento” (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) “che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro” deve essere apposto un contrassegno.

Nel nostro paese il compito di applicare il contrassegno è affidato alla SIAE, che definisce il proprio “bollino” come uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso dei consumatori e delle Forze dell’Ordine, che aiuta a distinguere il prodotto legittimo da quello pirata, e permette di individuare chi lo produce o commercializza.


Il bollino viene attualmente rilasciato, salvo rare eccezioni, esclusivamente dalle sedi regionali SIAE. E' irriproducibile e, una volta applicato, non può essere rimosso senza danneggiarlo. Essendo realizzato su supporto metallizzato e con inchiostro termoreagente, non è fotocopiabile né scannerizzabile, e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista. Il contrassegno della SIAE deve essere applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito.

Il costo per ogni contrassegno è di 0,0310 euro, ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente. L'importo non è soggetto ad IVA.

Chiunque, a fini di lucro, “detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto” privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro (art.171 ter, lett.d, legge n. 633/1941).

Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non dotati del famigerato bollino è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154,00 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale (art. 174 ter legge 633/41). Fa un po' ridere certo pensare a schiere di finanzieri che controllano il contenuto di ogni sacchetto di ogni persona che passeggia in centro alla caccia dei cd con bollini mancanti, ma potrebbe succedere.

Queste disposizioni non si applicano al cosiddetto “uso personale” e, per dirla tutta, esiste anche una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'8 novembre 2007 che sancisce come non sia lecito far pagare tale bollino ai privati cittadini. Tale sentenza è ripresa anche da alcune pronunce della Cassazione, ma bisogna al contempo ricordare che la distribuzione gratuita di un proprio disco o demo è configurabile dalla presente normativa come “fine di lucro indiretto”, ovvero come promozione volta a procurare lucro attraverso l'attività pubblicizzata. Dunque secondo la legge vigente, per distribuire gratuitamente il proprio disco a manager, locali etc. serve che vi sia apposto il dannato bollino, e se si viene pescati a non farlo possono essere dolori...

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